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Diventa più facile la riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro, del dipendente che ha raggiunto il diritto alla pensione, questo il sunto di quanto emerge dalla Circolare INPS n.89 del 10.07.2009.
La ripresa dell'attività lavorativa per prestatori di lavoro che conseguono il diritto alla pensione di anzianità, deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. L'effettiva cessazione del rapporto di lavoro sarà verificata in base al solo espletamento delle formalità di rito (dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche ecc.) senza che abbia rilevanza l'eventuale breve periodo di inattività antecedente la rioccupazione.
Il Decastero del Lavoro non ha ritenuto opportuno subordinare la liquidazione del trattamento pensionistico, alla necessaria sussistenza di un lasso temporale minimo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo reimpiego, sia che la riassunzione avvenga con il precedente datore di lavoro sia presso uno nuovo.
In conformità ai predetti principi sia le domande di pensione pendenti alla data della presente circolare, sia le domande presentate e già decise in senso negativo, dovranno essere riesaminate alla luce dei nuovi criteri applicativi.