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Con nota n. 6689 del 7 maggio 2009, Il Ministero del Lavoro, ha chiarito che la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato oltre il termine inizialmente fissato, in assenza di proroga, non determina l'applicazione della maxisanzione per l'impiego di lavoratori in nero.
Nel caso specifico verranno prodotti esclusivamente gli effetti previsti dalla disciplina in materia di lavoro a termine (D.Lgs. 368/2001), là dove all’art. 5 viene disciplinata l'ipotesi della prosecuzione del rapporto individuando un "periodo di tolleranza" (di 20 o 30 giorni), nel quale è stabilito che il datore di lavoro sarà tenuto solo a corrispondere al lavoratore, per ogni giorno di continuazione, una maggiorazione della retribuzione.
In particolare l’attività lavorativa potrà continuare:
- fino al 20° giorno successivo alla scadenza se il contratto è di durata inferiore a 6 mesi;
- fino al 30° giorno successivo alla scadenza se il contratto è di durata pari o superiore a 6 mesi;
Nei suddetti casi il datore di lavoro sarà obbligato a corrispondere al lavoratore una maggiorazione sulla retribuzione quotidiana del:
- 20% fino al 10° giorno;
- 40% fino al 30° giorno;
Solo dopo il 20°(con contratti di durata inferiore a 6 mesi) o il 30°(con contratti di durata uguali o superiori a 6 mesi) il rapporto di lavoro sarà considerato automaticamente trasformato a tempo indeterminato.
maxisanzione e prosecuzione oltre il termine |