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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20357 del 28 settembre 2010 è intervenuta sulla proroga del rapporto di apprendistato nell’ipotesi di sospensione prolungata del lavoro.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che, se il datore di lavoro, a causa di un'assenza prolungata del lavoratore, ritiene di detrarre il relativo periodo dall'apprendistato, spostando la scadenza convenuta ad altra data, ha l'obbligo di comunicare allo stesso, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale, spiegando le ragioni e indicando la nuova scadenza o il periodo che deve essere detratto. Non può limitarsi a far decorrere il termine concordato, per poi comunicare a posteriori che ha ritenuto di non considerare un dato periodo.