<< | OTTOBRE 2017 | >> | ||||
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale GU 20 marzo 2014, n. 66, il decreto legge n. 34/2014.
Completamente cancellati i riferimenti a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al co. 1 del D. Lgs. n. 368/2001, di conseguenza il contratto "acausale" potrà essere impiegato per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, con una durata massima fino a trentasei mesi comprensivi di eventuali proroghe (fino ad un massimo di 8 a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato il primo contratto).
Il numero complessivo di rapporti di lavoro a tempo determinato presso ciascun datore di lavoro non potrà eccedere i seguenti limiti:
- per le imprese fino a 5 dipendenti 1 contratto a termine;
- per le imprese oltre i 5 dipendenti, il limite del 20 per cento dell’organico complessivo, salvo divesa disposizione del contratto collettivo applicato nel rispetto dell’art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001.
Confermati i termini di stop and go tra più contratti a tempo determinato. Per i contratti a termine in essere alla data di entrata in vigore del decreto, è consigliabile (fino a nuovi chiarimenti) concludere il contratto e decorsi i termini di stop and go, riavviare il rapporto di lavoro con un nuovo contratto a termine nel rispetto della nuova disciplina.
Il ricorso alla forma scritta è previsto per il solo contratto e patto di prova, non più per il piano formativo individuale.
Eliminate le percentuali di riconferma degli apprendisti al termine del percorso formativo e l'obbligo da parte del datore di lavoro di integrare la formazione professionalizzante con l'offerta formativa pubblica.
Infine nel contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, all’apprendista sarà riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
In seguito alle nuove previsioni, chiunque vi abbia interesse verificherà con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili.
L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento ovunque previsto. Un Decreto Ministeriale dovrebbe rendere operativa la procedura entro 60 giorni dal 21 marzo.
Saranno stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa, a decorrere dall’anno 2014, sarà pari ad euro 15 milioni annui.