Con Circolare n.62 del 18 dicembre 2014 l'INAIL ha precisato che l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa. Va aggiunto che il riconoscimento dello stesso sarà subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso quali l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio.