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Notizie

TFR mensile in busta paga

Pubblicato - nella G.U. del 19 marzo 2015, n. 65 - il D.P.C.M. del 20 febbraio 2015, n. 29, recante le norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. (ossia la quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda di cui all’art. 2120 del c.c. al netto del contributo di cui all’art. 3, ultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297, erogato tramite liquidazione diretta mensile) tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR, eccetto (art. 3, co. 1, DPCM n. 29/2015):


a) i lavoratori dipendenti domestici;
b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
h) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.



Ai fini dell’imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. 
Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti previsti, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l’erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile.
Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia e da garanzia dello Stato di ultima istanza (art. 6, DPCM n. 29/2015).
Ai finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote di TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall’INPS e reso noto mediante le apposite procedure telematiche.
Per accedera al credito, i datori di lavoro richiedono telematicamente all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del menzionato finanziamento assistito da garanzia. L’Istituto di previdenza rilascia l’attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. La certificazione rilasciata dall’INPS può essere utilizzata per l’accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico intermediario aderente.
    

  
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