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Dal 1° gennaio 2020 le nuove soglie di esenzione fiscale dei buoni utili alla consumazione del pasto (ticket) passeranno rispettivamente a € 8 per i buoni digitali e € 4 per quelli in formato cartaceo.
Rimarranno invariate le regole relative alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto (soglia di non imponibilità fino a € 5,29) corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Nessuna modifica è prevista, riguardo sulla possibilità di istituire mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, comprese le convenzioni con i ristoranti, rispetto al quale non sono previsti limiti fiscali sul costo per coperto.
Si precisa che la platea dei beneficiari è ampia e possono fruirne dei buoni pasto tutti i soggetti che percepiscono reddito da lavoro dipendente e assimilato, come: tirocinanti, stagisti, giudici tributari, amministratori delle società (se i relativi compensi sono inquadrabili nei redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui all’articolo 50, lettera c-bis), del Tuir).