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La norma, contenuta nell'articolo 4 del decreto legge 124/2019 convertito dalla legge 157/2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre, stabilisce che le imprese appaltatrici o subappaltatrici di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200mila saranno tenute ad effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, e delle relative addizionali, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
L'Agenzia delle Entrate con risoluzione 109 del 24 dicembre, ha reso noto che dal mese di gennaio 2020, nella sezione anagrafica del modello F24, unitamente al codice fiscale del committente, dovrà essere indicato il codice identificativo “09”, per versare da febbraio 2020 le ritenute fiscali trattenute ai lavoratori impiegati negli appalti. La quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente andrà effettuata sulla base di parametri oggettivi, come ad esempio il numero di ore impiegate da ciascun lavoratore in esecuzione della specifica commessa (risoluzione 108/2019).
Sarà possibile essere esclusi dai nuovi obblighi qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, possano far valere, cumulativamente i seguenti requisiti:
La prima verifica è fissata per il prossimo 31 gennaio e l'Agenzia delle Entrate dovrà rilasciare una certificazione in tempo utile per adempiere agli obblighi versamento delle ritenute entro il successivo 17 febbraio 2020, introducendo, di fatto, un “durc fiscale” che avrà validità di quattro mesi e che attesterà lo stato di regolarità delle imprese appaltatrici.
La norma prevede che in caso di errori, il committente sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse.