Recenti sviluppi giurisprudenziali impongono una riflessione sul delicato tema della ricollocazione del dipendente in caso di licenziamento per motivo oggettivo. Secondo un orientamento ormai consolidato, il datore di lavoro ha l’obbligo di dimostrare non solo l’impossibilità di assegnare al lavoratore mansioni equivalenti, ma anche di provare che non esistano mansioni inferiori disponibili in azienda.

La Corte di Cassazione ha stabilito che, prima di procedere con il licenziamento, il datore deve offrire al dipendente una posizione alternativa, anche se inferiore rispetto a quella ricoperta in precedenza. Questo principio si fonda sulla necessità di agire in buona fede e secondo correttezza. Solo qualora il lavoratore rifiutasse tale proposta, il datore potrebbe procedere con il licenziamento.

Un punto chiave emerso dalla giurisprudenza riguarda il fatto che, per evitare l’annullamento del licenziamento, il datore deve essere in grado di dimostrare, in modo oggettivo e concreto, che il lavoratore non possiede le competenze necessarie per svolgere anche le mansioni inferiori eventualmente disponibili.

Infine, la Corte ha ribadito che la presenza di posizioni di lavoro alternative ancorché in mansioni inferiori oppure a tempo determinato non può essere ignorata. In questi casi, il mancato tentativo di ricollocazione del lavoratore comporta la violazione dell’articolo 3 della legge 604/1966, che regola i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Questo orientamento, sempre più consolidato, presenta nuove sfide per l’organizzazione aziendale, rendendo necessarie una valutazione attenta e una gestione oculata delle risorse umane, soprattutto nei casi in cui si renda necessaria una modifica delle mansioni.

L’idoneità fisica dei minori deve essere verificata preventivamente e periodicamente per poterli occupare in qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dal fatto che tale attività sia soggetta o meno a sorveglianza sanitaria.

Introduzione

Se la mansione comporta rischi per la salute, il datore di lavoro, insieme a un medico del lavoro, deve valutare i rischi e redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR). La certificazione di idoneità al lavoro per minori in attività non rischiose non è più obbligatoria, ma resta l’obbligo di effettuare le visite mediche. Anche in assenza di sorveglianza sanitaria, il medico del SSN deve comunicare eventuali prescrizioni.

Suggerimenti Pratici per l’Adempimento della Normativa

  • Attività aziendale soggetta a sorveglianza sanitaria:
    • Prenotare una visita medica con il medico competente aziendale prima dell’assunzione.
    • Il medico rilascia un certificato di idoneità, idoneità parziale o inidoneità totale.
    • L’inidoneità autorizza il datore di lavoro a non procedere con l’assunzione.

  • Attività aziendale non soggetta a sorveglianza sanitaria:
    • Verificare l’idoneità alla mansione del minore tramite i servizi di sanità pubblica.
    • Prenotare la visita medica attraverso il medico di base delle ASL.
    • Richiedere al minore il contatto del proprio medico di base per organizzare la visita.
    • La visita medica deve essere documentata con una richiesta scritta al medico di base.
    • Anche se non viene rilasciato un certificato di idoneità, il datore di lavoro deve dimostrare di aver effettuato la richiesta di visita medica.
    • In caso di inidoneità, il datore di lavoro può non procedere con l’assunzione.

Conclusione

Per le aziende, è fondamentale comprendere e rispettare le normative relative alla salute e sicurezza dei lavoratori minorenni. Implementare questi suggerimenti pratici assicura non solo il rispetto delle leggi vigenti, ma anche la protezione della salute dei minori. Assicurarsi che le visite mediche siano effettuate correttamente, documentare ogni passaggio e collaborare con i servizi sanitari competenti sono azioni essenziali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla normativa.

Le dimissioni dei genitori nei primi tre anni di vita dei figli, o di ingresso in famiglia se adottati o affidati, possono essere revocate prima della decorrenza delle stesse e della cessazione del rapporto di lavoro, anche se già convalidate dall’Ispettorato del lavoro. Questo è quanto affermato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) nella nota 862/2024.

Motivi di Revoca delle Dimissioni

Le dimissioni possono essere revocate prima della data in cui dovrebbero avere effetto e della cessazione del rapporto di lavoro.

  • Convalida non definitiva: Anche se le dimissioni sono state convalidate dall’Ispettorato del lavoro, possono ancora essere revocate.
  • Verifica ispettorato: La decisione di revoca deve essere valutata e approvata dall’ispettorato, che verifica la fondatezza delle motivazioni.
  • Accertamenti ispettivi: In caso di comportamenti illeciti o discriminatori da parte del datore di lavoro, l’ispettorato può effettuare ulteriori accertamenti.
  • Impossibilità di revoca post-decorrenza: Una volta che le dimissioni abbiano prodotto effetto, la revoca non è più possibile. La ripresa del rapporto di lavoro richiede il consenso del datore di lavoro.

La sorveglianza sanitaria è essenziale per proteggere la salute dei lavoratori. In caso di assenza superiore a 60 giorni per malattia, il decreto legislativo 81/08 impone al datore di lavoro di sottoporre il dipendente a una visita medica prima del rientro. Questo provvedimento serve a garantire che il lavoratore possa riprendere le proprie mansioni senza rischi per la propria salute.

Modalità per il rispetto del regolamento da parte del datore di lavoro:

Programmazione della visita:

  • La visita medica deve essere programmata immediatamente dopo la scadenza del certificato di malattia e comunque prima del rientro effettivo del lavoratore in azienda.

Comunicazione dell’obbligo:

  • Affiggere un avviso in un luogo visibile e accessibile a tutti i lavoratori.
  • Inviare un messaggio privato, firmato e datato, a ciascun dipendente per ribadire l’importanza della visita medica.

Gestione delle tempistiche:

  • In caso di indisponibilità immediata del medico competente, lavoratore e datore di lavoro devono trovare una soluzione adeguata, utilizzando ferie, permessi, riduzione dell’orario di lavoro (ROL) o la banca ore.

Esito della visita:

  • Il medico competente deve dichiarare il lavoratore idoneo o non idoneo al rientro nella posizione originaria. La non idoneità può essere temporanea o permanente.

Ricorso:

  • Il lavoratore può presentare ricorso all’Organo di Vigilanza territoriale se non concorda con la dichiarazione di non idoneità. Questo organo può confermare o rivalutare la dichiarazione, garantendo la possibilità di riesame della situazione.

La visita medica dopo un’assenza prolungata è cruciale per difendere la sicurezza e la dignità dei lavoratori, assicurando che possano riprendere le loro mansioni in condizioni di salute adeguate e senza rischi aggiuntivi.